Non ci sarà alcuna discarica a pochi passi dal sito Unesco di Villa Adriana. Lo ha deciso la Quinta sezione del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso della società Daf S.r.L. in quanto "infondato", con il quale si chiedeva di annullare la nota del 22 gennaio 2021, della Regione Lazio-Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, che aveva come oggetto “Conclusione della conferenza dei servizi per il rinnovo del Decreto 20/2008 – società D.A.F. srl" (un decreto che aveva autorizzato la società a utilizzare come discarica di rifiuti inerti - terre e rocce da scavo provenienti dai lavori della Metro C di Roma - un terreno ubicato in località "Porta Neola", a due passi dalla capitale e da Villa Adriana), per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio con i decreti commissariali n. 20 e 21/2008, per le quali a febbraio 2018 la Daf aveva presentato un'istanza di rinnovo. Istanza che era stata rigettata dalla Conferenza dei servizi.
In giudizio sono intervenuti diversi proprietari di aziende agricole locali che si sentivano minacciati dall'eventuale discarica, tra i quali il principe Urbano Barberini, già protagonista attivo nella battaglia contro la precedente discarica che nel 2012 portò alle dimissioni dell'allora commissario straordinario dei Rifiuti di Roma, Giuseppe Pecoraro.
La Quinta sezione del Tar del Lazio ha stabilito che il ricorso della Daf "deve essere rigettato perché infondato" e perché "la richiesta di rinnovo presentata dalla Daf avrebbe in sostanza comportato, qualora accolta, la N. 03538/2021 Reg.Ric. la realizzazione ex novo di una discarica che, nell’area di interesse, non è invero giammai esistita, perché quella illo tempore autorizzata dai decreti commissariali aveva un vincolo di scopo in quanto destinata, in ragione del regime emergenziale, peraltro venuto ormai meno, unicamente ai rifiuti inerti provenienti dai lavori di realizzazione della Linea B1 della metropolitana di Roma. Senza tacere che la discarica, pur così attinta da un vincolo oggettivo e soggettivo, non è peraltro mai entrata in esercizio, atteso che risulta pacifico che dal 2008 a tutt’oggi non siano mai stati conferiti in loco rifiuti di sorta: il che conferma quanto detto, ossia che si tratterebbe di una discarica nuova". "In sostanza - conclude il Tar - trattandosi non già di rinnovo ma di richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo, l’istanza presentata dalla ricorrente non avrebbe mai potuto essere accolta, dovendosi procedere seguendo il regime giuridico previsto dalla normativa di settore per le nuove discariche. In definitiva, in ragione di quanto sinteticamente esposto, il ricorso deve essere rigettato perché infondato".
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