Tivoli: Capodanno senza botti, l’ordinanza che tutela persone fragili e animali
- Tivoli Guidonia City
- 29 dic 2025
- Tempo di lettura: 3 min

E' stata firmata oggi, lunedì 29 dicembre, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi l'ordinanza anti-botti di Capodanno. L'ordinanza mira a tutelare la salute delle persone fragili e degli animali.
La protezione delle persone più vulnerabili
I botti di Capodanno non sono solo un fastidio: per molte persone rappresentano un serio rischio per la salute. Bambini, anziani, persone con disabilità, disturbi dello spettro autistico, patologie cardiache, ansia o stress post-traumatico possono subire conseguenze importanti a causa di rumori improvvisi e intensi. I picchi sonori possono provocare tachicardia, crisi di panico, disorientamento, insonnia e un peggioramento delle condizioni cliniche preesistenti. L’ordinanza nasce proprio per prevenire queste situazioni e garantire a tutti il diritto di vivere le festività in sicurezza e serenità.
Animali: vittime silenziose dei botti
Particolare attenzione è rivolta alla tutela degli animali, spesso i più colpiti dagli effetti dei fuochi d’artificio. Cani e gatti, anche quelli che vivono in casa, percepiscono i rumori in modo amplificato e possono reagire con paura intensa, tremori, tentativi di fuga, vocalizzazioni e comportamenti autolesionistici. Non sono rari i casi di animali che, spaventati dai botti, scappano e si perdono o subiscono incidenti gravi. Anche la fauna urbana e selvatica è fortemente stressata: gli scoppi improvvisi possono causare disorientamento, ferimenti e, nei casi peggiori, la morte.
L'ordinanza a Tivoli
Il provvedimento impone a partire da domani, martedì 30 dicembre, fino a tutto il 6 gennaio 2026 una serie di divieti:
1. il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alle categorie di cui all’art. 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123 – “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”, compresi gli ex fuochi di libera vendita, ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie.
In particolare, è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli o scintillanti e simili, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
2. il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla categoria F1, F2 e F3 (art. 3 D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123) in luogo pubblico ed anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123);
3. il divieto di cedere, a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi di documento di identità.
L’ordinanza prevede inoltre dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07:00 del 01 gennaio 2026:
1. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all’art. 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 – “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
2. il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, solai, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso, l’effettuazione degli spari vietati dall’ordinanza.
Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 – “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).






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